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Immagine del redattoreDott. Antonello Marras

Potere degli Investigatori Privati

Aggiornamento: 20 mag 2020


Di recente, ho raccolto lo sfogo di una persona, la quale, inserita con

ruolo direttivo all'interno di una entità professionale composta da

numerosi dipendenti, era stata raggiunta da investigazioni private,

disposte dal proprio datore di lavoro, per presunti comportamenti

antigiuridici della medesima. Durante il racconto, la persona,

raccontava di essere stata, al termine delle indagini delle quali lei

era all'oscuro, invitata dal datore di lavoro a stare chiusa in una

stanza con l'investigatore, obbligata perlopiù' da una pressione

psicologica ma certamente non fisica, e che le provocava notevole

disagio. L'investigatore, a dire di questa persona, Le mostrava una

serie di video, che, secondo la sua interpretazione, mostravano

inequivocabilmente l'atteggiamento illecito di questa persona. A tali

illazioni, la stessa reagiva dando una non obbligata spiegazione del

contenuto del video ma, contestualmente affermando di essere

intenzionata a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria. Tale

reazione inaspettata ha determinato che alla stessa, venissero rivolte

le scuse sia da parte del datore di lavoro che dall'investigatore privato.

perché abbiamo voluto riprendere l'episodio? Semplicemente per chiarire

che, se da un lato la figura dell'investigatore privato, è formale in

quanto regolamentata da specifiche normative (art.327 bis c.p.p. -

DM-269/2010 - art.134 bis del T.U.L.P.S) e peraltro autorizzata con

specifica e motivata licenza rilasciata dalla Prefettura competente,

dall'altro la legge non consente all'investigatore nessun potere

coercitivo, fosse questo, esercitato anche sotto forma di pressione

psicologica come nel caso in questione.

Diverso invece è l'eventuale invito formale, rivolto da un legale nel

contesto di un procedimento penale, ad un testimone, il quale

rifiutandosi, in applicazione dell'art.391 e segg del c.p.p.

(mod.L.397/2000) può' essere, su richiesta del medesimo legale, invitato

formalmente dal Pubblico Ministero che procederà all'audizione del

teste, in presenza del legale richiedente.

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