Di recente, ho raccolto lo sfogo di una persona, la quale, inserita con
ruolo direttivo all'interno di una entità professionale composta da
numerosi dipendenti, era stata raggiunta da investigazioni private,
disposte dal proprio datore di lavoro, per presunti comportamenti
antigiuridici della medesima. Durante il racconto, la persona,
raccontava di essere stata, al termine delle indagini delle quali lei
era all'oscuro, invitata dal datore di lavoro a stare chiusa in una
stanza con l'investigatore, obbligata perlopiù' da una pressione
psicologica ma certamente non fisica, e che le provocava notevole
disagio. L'investigatore, a dire di questa persona, Le mostrava una
serie di video, che, secondo la sua interpretazione, mostravano
inequivocabilmente l'atteggiamento illecito di questa persona. A tali
illazioni, la stessa reagiva dando una non obbligata spiegazione del
contenuto del video ma, contestualmente affermando di essere
intenzionata a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria. Tale
reazione inaspettata ha determinato che alla stessa, venissero rivolte
le scuse sia da parte del datore di lavoro che dall'investigatore privato.
perché abbiamo voluto riprendere l'episodio? Semplicemente per chiarire
che, se da un lato la figura dell'investigatore privato, è formale in
quanto regolamentata da specifiche normative (art.327 bis c.p.p. -
DM-269/2010 - art.134 bis del T.U.L.P.S) e peraltro autorizzata con
specifica e motivata licenza rilasciata dalla Prefettura competente,
dall'altro la legge non consente all'investigatore nessun potere
coercitivo, fosse questo, esercitato anche sotto forma di pressione
psicologica come nel caso in questione.
Diverso invece è l'eventuale invito formale, rivolto da un legale nel
contesto di un procedimento penale, ad un testimone, il quale
rifiutandosi, in applicazione dell'art.391 e segg del c.p.p.
(mod.L.397/2000) può' essere, su richiesta del medesimo legale, invitato
formalmente dal Pubblico Ministero che procederà all'audizione del
teste, in presenza del legale richiedente.
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